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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

  1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

   a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

   b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

  2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.