Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da COVID-19, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.