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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.500. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
10.500.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.