Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Scioglimento del collegio consultivo tecnico)
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».