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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.84. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
1.84.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° marzo 2022, di:

   a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

   d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

   Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.