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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.74. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
1.74.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.
  2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.