Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25.1. Per assicurare continuità all'azione amministrativa nel raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere nell'anno 2022 sono prorogati oltre il limite di età per il collocamento a riposo dei titolari degli stessi incarichi e su loro richiesta, sino alla scadenza triennale in deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.