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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
1.20.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. L'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.

   1. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di una spesa massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite della somma stanziata per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne.».