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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.134. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
1.134.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

   b) all'articolo 4-bis, comma 2-bis, il primo periodo è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al comma precedente è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».