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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga dei termini in materia di determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e per la durata di un anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente dopo la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri due anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.