stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.77. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.77.
inammissibile(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

  416-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1o gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

   2022: – 80.000.000;

   2023: – 80.000.000;

   2024: – 80.000.000.