Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
13-bis. Il comma 21, dell'articolo 23, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Agli oneri conseguenti alla presente disposizione, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.