Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
118-bis. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» è aggiunto il seguente: «e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.