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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.384. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.384.
inammissibile(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I debiti per mancato versamento dei contributi corrispondenti al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 novembre 2021, possono essere istinti, dai lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 della legge citata, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, per ciascuna cartella esattoriale, una quota non inferiore ad euro 1.000, in unica soluzione entro il 1 giugno 2022, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Il versamento di tale quota concorre alla formazione del montante contributivo e dell'anzianità contributiva secondo le regole della gestione di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

  Conseguentemente, al comma 73 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro con le seguenti: 865,3 milioni di euro.