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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.326. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.326.

  Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

  799-bis. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni, un contributo a fondo perduto di euro 3.000. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma 1 che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli esercenti possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e pari euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.