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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.265. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.265.
inammissibile(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:

  589-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

   1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
   2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.».