Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
589-bis. All'articolo 47, comma 1, del 6 novembre 2021, n. 152, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
“7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.”».