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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.222. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.222.

  Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

  247-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.»;

   dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.
(Convenzioni di adozione lavorativa)

   1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati “soggetti adottanti”, apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurriculari.
   2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.
   3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione».