Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:
62-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque presenti: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».
62-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 62-bis, valutati in euro 800 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.