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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.166. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.166.

  Dopo il comma 119 aggiungere i seguenti:

  119-bis. Al fine di agevolare la ricollocazione per profilo di occupabilità ed impedire il disperdersi di competenze a causa dell'inattività lavorativa, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale i percettori di una delle seguenti prestazioni: a) reddito di cittadinanza; b) indennità di disoccupazione; c) cassa integrazione.
  119-ter. La partecipazione ai percorsi formativi di riqualificazione professionale è obbligatoria durante tutto il periodo di erogazione di una delle prestazioni di cui al comma 1.
  119-quater. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 119-bis e 119-ter determinano la perdita della titolarità della prestazione economica e l'impossibilità di accedere alle prestazioni di cui al comma 1 nei successivi 12 mesi.
  119-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i criteri di attuazione del presente articolo con specifico riferimento alle procedure per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale in considerazione della pregresse esperienze lavorative dei titolari della prestazione e in riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale.
  119-sexies. All'onere derivante dal presente articolo nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.