Dopo il comma 13, è inserito il seguente:
13-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-sexsies, è aggiunto il seguente:
«27-sexsies.bis. Le prestazioni dei medici veterinari rese per la diagnosi, la cura e la riabilitazione degli animali.».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.