Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:
459-bis. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole «presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma:
a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;
b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017».