stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.319. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.319.

  Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

  799-bis. 1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo per la consegna a domicilio delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio nonché per la fornitura dei punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione e degli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura.
  799-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.