Dopo il comma 502, inserire i seguenti:
502-bis. All'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a:
a) potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione;
b) sostenere gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e controllo effettuati da ISPRA e delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) facenti parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) di cui alla legge n. 132 del 2016, con particolare attenzione all'attuazione dei piani e delle misurazioni sulla qualità dell'aria ambiente previste dal decreto legislativo n. 155 del 2010.».
502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.