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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.307. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.307.

  Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

  1013-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.