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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.302. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.302.
inammissibile(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

  1013-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  1013-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
  1013-quater. . Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
  1013-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1013-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.