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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.22.

  Dopo il comma 395 è aggiunto il seguente:

  395-bis. Al fine di rafforzare le misure previste a tutela dei consumatori, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, la banca dati di pubblica consultazione «Albo delle Imprese e degli Operatori economici e commerciali Certificati». La banca dati di cui al primo periodo, accessibile anche per le persone con disabilità sensoriali, contiene tutte le informazioni societarie relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo, ripartiti per categoria merceologia e per i limiti dimensionali, sulla base dei criteri definiti con il citato decreto ministeriale, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e le Associazioni imprenditoriali e dei Consumatori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. I soggetti economici e commerciali tenuti all'iscrizione all'Albo possono operare sul territorio nazionale nei settori della gestione idrica, della telefonia e dell'energia e delle utilities, purché siano in possesso anche del rating di legalità di cui al decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 e adottino pratiche commerciali nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5. Per la realizzazione della banca dati e la tenuta dell'Albo è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.