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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.213. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.213.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

  258-bis. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 6,1 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.