Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
258-bis. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 6,1 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.