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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.192. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.192.
inammissibile(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

  50-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.
  50-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.
  50-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, in quanto compatibili, alle start up innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.
  50-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 50-bis a 50-quater, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.