Dopo il comma 353, è inserito il seguente:
353-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
353-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.