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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/12/2021  [ apri ]
1.7.

  Dopo il comma 957, inserire i seguenti:

  957-bis. All'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «elementare» è soppressa.
  957-ter. All'articolo 135, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «elementari» e le parole: «e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo» sono soppresse. Al secondo periodo è soppressa la parola: «elementari».
  957-quater. Il comma 5 dell'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
  957-quinquies. All'articolo 135, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppressa la parola: «elementari».
  957-sexies. Dopo il comma 7 dell'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente: «7-bis Per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7.»
  957-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.