Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:
589-bis. Dopo l'articolo 28 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:
«Art. 28-bis.
1. Nei casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale».