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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
3424/I/1.2.

  Dopo il comma 607, aggiungere i seguenti:

  607-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.
  607-ter. Alle facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 607-bis, si provvede mediante il ricorso, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito, Concorso Pubblico 250 posti di vigile del fuoco), fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
  607-quater. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per il cento per cento dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.
  607-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 607-bis, 607-ter e 607-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 e euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.