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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
3424/I/1.1.

  Dopo il comma 619, aggiungere i seguenti:

  619-bis. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.
  619-ter. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.
  619-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 619-bis e 619-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.