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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.78. in Assemblea riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/12/2021  [ apri ]
1.78.

  Dopo il comma 295, sono inseriti i seguenti:

  295-bis. Al fine di garantire la trasparenza sui dati provenienti dalla sorveglianza sanitaria sul COVID-19 e di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione civile, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione emana entro il 31 gennaio 2022 un decreto per regolare il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

   precisa definizione dei dati, corredata dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, completi dai riferimenti relativi ai positivi, alla loro sintomatologia, all'occupazione di posti letto in terapia intensiva, sub-intensiva, e sulla campagna vaccinale, in particolare i dati sulla prenotazione e somministrazione dei vaccini COVID-19;

   definizione di metodologie e di procedure di raccolta dei dati comuni su tutto il territorio nazionale, descrivendone sempre la fonte e la data di aggiornamento;

   definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la previsione che la pubblicazione sia tempestiva ed essa sia continuamente aggiornata, nella sezione di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in un'apposita sottosezione denominata «COVID-19»;

  1. formato, modalità di pubblicazione e licenza del tipo previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle «Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico»;
  2. un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato, facendo riferimento al lavoro del «Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure», e in particolare il documento «Modello Dati e API»;
  3. l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.
  295-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 295-bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 378 sostituire le parole: «60 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «55 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per l'anno 2023».

ex 1.14.