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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.57. in Assemblea riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/12/2021  [ apri ]
1.57.

  Dopo il comma 149 aggiungere il seguente:

  149-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a un Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il reddito di libertà per le vittime di violenza, erogato a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di “assegno di autonomia” in favore di donne che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

   a) prive di reddito familiare;

   b) con un valore dell'ISEE inferiore ad euro 25.000;

   c) abbiano subito abusi, violenze sessuali e/o psicofisiche in ambito domestico

   d) abbiano effettuato un percorso di fuoriuscita dalla violenza in direzione della propria autonomia psichica ed economica.

   1-ter. Il requisito di cui al punto d) del precedente comma deve essere certificato da uno dei seguenti soggetti:

   a) dai servizi sociali del Comune di appartenenza;

   b) dallo psicologo e/o dallo psichiatra curante;

   c) dal centro antiviolenza territoriale

   d) da associazioni che svolgono attività di assistenza alle vittime di violenza e che siano accreditate presso le Regioni.

   1-quater. L'assegno di autonomia di cui al presente articolo è erogato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, nella misura di euro 750,00, incrementati di euro 100 per ogni figlio minorenne.
   1-quinquies. L'erogazione è vincolata alla partecipazione, a partire dal settimo mese della corresponsione del contributo, ad uno dei seguenti percorsi:

   a) corso di formazione professionale erogato da soggetto pubblico o privato;

   b) tirocinio formativo svolto presso soggetto pubblico o privato;

   c) iscrizione e frequenza di corsi universitari;

   1-sexies. L'erogazione del contributo è sospesa:

   a) a partire dal mese successivo all'assunzione nel caso in cui la persona assegnataria del contributo stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

   b) ovvero, a partire dal mese successivo della denuncia di inizio attività alla CCIAA intraprenda una attività in proprio.».

  Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2022:

   CP: – 10.000.000.

   CP: – 10.000.000.

ex 1.399.