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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/12/2021  [ apri ]
1.3.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia».

  13-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13-bis, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

ex 1.198.