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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.192. in Assemblea riferita al C. 3424

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/12/2021  [ apri ]
1.192.

  Dopo il comma 1013, aggiungere i seguenti:

  1013-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di diving e di pescaturismo da parte dei residenti nei Comuni al cui interno è presente un'area marina protetta.
  1013-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1013-bis.
  1013-quater. Dal 1° luglio 2023 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette.
  1013-quinquies. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.
  1013-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1013-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

ex 1.271.