Dopo il comma 751, è aggiunto il seguente:
751-bis. Al fine di fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di screening su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, ridurre di 1 milione per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.