Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)
1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti e alla promozione dell'attività professionale».