Dopo l'articolo, 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)
1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.