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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.