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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

  “Art. 7-bis. – (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
  2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).”».