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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU relativa a immobili strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

   b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.