Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
«7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni»;
13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «cloud computing» sono inserite le seguenti: «nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».