Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14.1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di tremila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.