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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.2. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
16.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Il fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata al presente decreto.
  3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 364.658.430,08 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente Tabella:

TABELLA A

Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Abruzzo

15.437.118,57

Basilicata

-

Calabria

78.655.325,63

Campania

-

Emilia Romagna

19.863.976,45

Lazio

2.607.236,44

Liguria

-

Lombardia

159.511.996,65

Marche

-

Molise

219.505,24

Piemonte

-

Puglia

-

Toscana

22.484.825,22

Umbria

3.797.827,29

Veneto

62.080.618,58

Totale

364.658.430,08