Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui all'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 del medesimo articolo 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.