Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)
1. Il presente articolo reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie, ancorché non correlate al lavoro.
3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.
6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
7. Ai fini del presente articolo:
a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.
8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare, tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente il decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
18. Le sanzioni di cui al comma 17 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.