Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita».